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19/07/2010 - Norme transitorie Etichettatura

 

Art 31. 1333/2008 -  Misure transitorie

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al

20 luglio 2010 e non conformi all’articolo 24 possono essere

commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione

o alla data di scadenza

 

Art 24. Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti

determinati coloranti alimentari

1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti

contenenti i coloranti alimentari di cui nell’allegato V del

presente regolamento include le informazioni addizionali previste

in detto allegato.

 

ALLEGATO V

Elenco dei coloranti alimentari di cui all’articolo 24 per i quali l’etichettatura degli alimenti include

informazioni addizionali

Alimenti contenenti uno o più dei seguenti coloranti alimentari Informazioni

Sunset yellow (E 110) (*) «denominazione o numero E del colorante/dei coloranti:

puòinfluire negativamente sull’attivitàe l’attenzione dei

Giallo di chinolina (E 104) (
*) bambini.»

Carmoisina (E 122) (*)Rosso allura (E 129) (

*) Tartrazine (E 102) (*)

Ponceau 4R (E 124) (*)

(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne

o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo.