Art 31. 1333/2008 - Misure transitorie
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al
20 luglio 2010 e non conformi all’articolo 24 possono essere
commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione
o alla data di scadenza
Art 24. Prescrizioni relative all’etichettatura di alimenti contenenti
determinati coloranti alimentari
1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura di alimenti
contenenti i coloranti alimentari di cui nell’allegato V del
presente regolamento include le informazioni addizionali previste
in detto allegato.
ALLEGATO V
Elenco dei coloranti alimentari di cui all’articolo 24 per i quali l’etichettatura degli alimenti include
informazioni addizionali
Alimenti contenenti uno o più dei seguenti coloranti alimentari Informazioni
Sunset yellow (E 110) (*) «denominazione o numero E del colorante/dei coloranti:puòinfluire negativamente sull’attivitàe l’attenzione dei
Giallo di chinolina (E 104) (*) bambini.»Carmoisina (E 122) (*)Rosso allura (E 129) (
*) Tartrazine (E 102) (*)Ponceau 4R (E 124) (*)
(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carneo per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo.








